Articolo 725 del Codice civile
Art. 725.
(Prelevamenti).
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto e' possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualita' di quelli che non sono stati conferiti in natura.
(Prelevamenti).
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto e' possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualita' di quelli che non sono stati conferiti in natura.