Articolo 725 del Codice civile

Art. 725.

(Prelevamenti).

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto e' possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualita' di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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