Articolo 550 del Codice civile

Art. 550.

(Lascito eccedente la porzione disponibile).

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali e' stata assegnata la nuda proprieta' della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprieta' della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualita' di erede.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprieta' di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono piu', occorre l'accordo di tutti perche' la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprieta' e' stato disposto con donazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze18

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