Articolo 909 del Codice civile
Art. 909.
(Diritto sulle acque esistenti nel fondo).
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli puo' anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non puo' divertirle in danno d'altri fondi.
(Diritto sulle acque esistenti nel fondo).
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli puo' anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non puo' divertirle in danno d'altri fondi.
3. TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-02, n. 201402305Provvedimento:Leggi di più...- art. 35 D.L.vo 80/1998·
- compensazione spese processuali·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- decreto di esproprio·
- espropriazione·
- giudizio di opposizione alla stima·
- indennità di esproprio·
- occupazione d'urgenza·
- onere della prova·
- pubblica utilità·
- risarcimento danni·
- valutazione stima·
- verifica tecnico-estimativa
4. TAR Trento, sez. I, sentenza 2010-10-14, n. 201000194Provvedimento:Leggi di più...- art. 121 L.p. 5.9.1991, n. 22·
- carenza di interesse·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- concessione edilizia·
- demolizione e ricostruzione·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- legittimità derivata·
- sanatoria edilizia·
- violazione delle norme urbanistiche