Articolo 909 del Codice civile

Art. 909.

(Diritto sulle acque esistenti nel fondo).

Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli puo' anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non puo' divertirle in danno d'altri fondi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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