Articolo 2673 del Codice civile

Art. 2673.

(Obblighi del conservatore).

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.

((Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge))

Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Entrata in vigore il 17 maggio 1985
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