Articolo 436 del Codice civile
Art. 436.
Obbligo tra adottante e adottato.
Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...))di lui.
Obbligo tra adottante e adottato.
Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...))di lui.