Articolo 1663 del Codice civile
Art. 1663.
(Denuncia dei difetti della materia).
L'appaltatore e' tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
(Denuncia dei difetti della materia).
L'appaltatore e' tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.