Articolo 1297 del Codice civile
Art. 1297.
(Eccezioni personali).
Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
(Eccezioni personali).
Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-03-09, n. 202300124Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione sanante·
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