Articolo 249 del Codice civile

Art. 249.

((Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Imprescrittibilita'))((L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione e' imprescrittibile.

Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi