Articolo 249 del Codice civile

Art. 249.

(Reclamo della legittimita').

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed e' morto in eta' minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore eta', puo' essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi.

L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze17

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