Articolo 1335 del Codice civile

Art. 1335.

(Presunzione di conoscenza).

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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