Articolo 2963 del Codice civile
Art. 2963.
(Computo dei termini di prescrizione).
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
(Computo dei termini di prescrizione).
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
2. CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400311Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
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3. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-01-26, n. 202400088Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
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5. TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2024-01-13, n. 202400046Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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- giurisprudenza art. 21 octies legge n. 241/1990·
- revoca del nulla-osta all'ingresso in territorio nazionale·
- sospensione dei termini procedimentali·
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- violazione art. 10 bis legge n. 241/1990