Articolo 710 del Codice civile

Art. 710.

(Esonero dell'esecutore testamentario).

Su istanza di ogni interessato, l'autorita' giudiziaria puo' esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarita' nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita' all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'autorita' giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e puo' disporre opportuni accertamenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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