Articolo 1316 del Codice civile

Art. 1316.

(Obbligazioni indivisibili).

L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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