Articolo 134 del Codice civile
Art. 134.
(Omissione di pubblicazione).
Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
(Omissione di pubblicazione).
Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-17, n. 202304691Provvedimento:Leggi di più...- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- cautela nell'amministrazione·
- contraddittorio procedimentale·
- difetto di istruttoria·
- divieto di indicare pubblicamente come colpevole·
- eccesso di potere·
- indagini penali·
- misure di self cleaning·
- presunzione di innocenza·
- principio di integrità e affidabilità·
- sistema di qualificazione RFI·
- sospensione qualificazioni
4. TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-09-27, n. 202200754Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 234 d.lgs. 217/2005·
- art. 32 Cost.·
- art. 36 Cost.·
- art. 44 d.P.R. 64/2012·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 97 Cost.·
- compensazione delle spese·
- difetto di motivazione·
- diritto del lavoro·
- disabilità·
- disposizione di servizio·
- eccesso di potere·
- GDPR (Regolamento UE 2016/679)·
- invalidità civile·
- ordinanza cautelare·
- parità di trattamento·
- tutela dei lavoratori
5. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-04-05, n. 202200554Provvedimento:Leggi di più...- annullamento degli atti amministrativi·
- convenzione di lottizzazione·
- eccesso di potere·
- nomina commissario ad acta·
- ottemperanza delle sentenze·
- piani di lottizzazione·
- programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)·
- risarcimento danni·
- silenzio amministrativo·
- violazione del giudicato