Articolo 134 del Codice civile

Art. 134.

(Omissione di pubblicazione).

Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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