Articolo 1367 del Codice civile
Art. 1367.
(Conservazione del contratto).
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche' in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
(Conservazione del contratto).
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche' in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
4. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-05, n. 202303647Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera ANAC·
- art. 211 D.Lgs. 50/2016·
- art. 83 D.Lgs. 50/2016·
- art. 95 D.Lgs. 50/2016·
- certificazione SOA·
- esclusione da gara d'appalto·
- interesse ad agire·
- iscrizione alla Camera di Commercio·
- legittimazione processuale·
- parere ANAC·
- principio di favor partecipationis·
- requisiti di qualificazione·
- revoca in autotutela·
- ricorso incidentale·
- rideterminazione soglia di anomalia·
- soglia di anomalia·
- vincolo giuridico
5. TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2023-04-06, n. 202301171Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determinazione di aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- art. 89 d.lgs. n. 50/2016·
- competenza territoriale del TAR·
- contratti di avvalimento·
- diritti di difesa del concorrente·
- istanza di esclusione dalla gara·
- legittimazione passiva·
- normativa sugli appalti pubblici·
- requisiti di partecipazione alle gare·
- responsabilità del commissario straordinario·
- risarcimento danni·
- spese di giudizio·
- valutazione dei requisiti tecnici e professionali