Articolo 696 del Codice civile
Art. 696.
(( Devoluzione al sostituito. ))((L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace))
(( Devoluzione al sostituito. ))((L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace))
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-14, n. 202309761Provvedimento:Leggi di più...- art. 86 d.lgs. n. 112 del 1998·
- beni del demanio idrico·
- compensazione delle spese di lite·
- demanio idrico·
- giudicato esterno·
- giurisdizione amministrativa·
- obbligazione propter rem·
- ordinanza contingibile e urgente·
- ordinanza sindacale·
- presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente·
- principio di precauzione·
- pubblica incolumità·
- rigetto del ricorso·
- sospensione dei lavori