Articolo 1679 del Codice civile
Art. 1679.
(Pubblici servizi di linea).
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di piu' richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme e' sostituita la norma delle condizioni generali.
(Pubblici servizi di linea).
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di piu' richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme e' sostituita la norma delle condizioni generali.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-21, n. 201701872Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di concorso per violazione art. 4 d.p.r. 487/1994·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese di lite·
- concorso pubblico per ormeggiatori e barcaioli·
- giurisdizione del Giudice Amministrativo·
- natura pubblicistica dei servizi portuali·
- notifica del ricorso·
- pubblicazione dei bandi di concorso·
- regolamentazione dei servizi portuali·
- ricevibilità del ricorso
3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-04-11, n. 201704427Provvedimento:Leggi di più...- art. 314 d.lgs. n. 209/2005·
- determinazione delle tariffe assicurative·
- discri·
- elusione dell'obbligo a contrarre·
- libertà tariffaria·
- obbligo a contrarre·
- principio di mutualità assicurativa·
- sanzione amministrativa pecuniaria
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-09-28, n. 201609965Provvedimento:Leggi di più...- accesso a condizioni equivalenti·
- accesso agli atti amministrativi·
- art. 8, comma 2-quater, legge n. 287/90·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)·
- concorrenza sleale·
- difetto di motivazione·
- diritto della concorrenza·
- essential facilities·
- interpretazione delle norme antitrust·
- monopolio legale·
- obbligo di condivisione dei beni e servizi·
- parità di trattamento tra imprese·
- principio di proporzionalità·
- regolamentazione del settore postale·
- servizi di interesse economico generale (SIG)·
- tutela delle pari opportunità di iniziativa economica
5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-10-20, n. 201511991Provvedimento:Leggi di più...- autorità amministrativa indipendente·
- basi tecniche·
- coerenza delle tariffe·
- discrezionalità tecnica·
- elusione dell'obbligo legale a contrarre·
- libertà tariffaria·
- principio di legalità delle sanzioni amministrative·
- principio mutualistico·
- sanzione pecuniaria·
- sindacato delle valutazioni tecniche·
- tariffa assicurativa·
- violazione art. 132 d.lgs. 209/2005·
- violazione art. 314 d.lgs. 209/2005