Articolo 2536 del Codice civile
Art. 2536.
(( (Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi). ))((Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto. ))
(( (Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi). ))((Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto. ))
Sentenze • 3
2. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-02-16, n. 201500132Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determinazioni amministrative·
- autotutela amministrativa·
- eccesso di potere per difetto di motivazione·
- graduatorie definitive e sospensione del procedimento·
- iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie ex art. 13 L. n. 59/1992·
- ispezione documentale e istruttoria amministrativa·
- principio di legittimo affidamento·
- requisiti di ammissione a procedimento di evidenza pubblica·
- rinuncia al ricorso e compensazione delle spese·
- violazione di art. 21 nonies L. n. 241/1990