Articolo 54 del codice della proprietà industriale
Art. 54. Effetti della domanda di brevetto europeo1.La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. ((Salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,)) Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.
Sentenze • 4
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202301609Provvedimento:Leggi di più...- accessi agli atti di gara·
- annullamento aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- contraffazione prodotti·
- diritto amministrativo·
- omissione dichiarazioni·
- principio di equivalenza·
- procedura amministrativa·
- proprietà intellettuale·
- rinvio udienza·
- risarcimento in forma specifica·
- salvaguardia del diritto di difesa·
- separazione dei poteri·
- subentro nell'aggiudicazione·
- termine di impugnazione·
- valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico·
- violazione brevetti
3. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-11-24, n. 202303520Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione gara·
- art. 122 e 124 c.p.a.·
- art. 53 e 56 CPI·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- diritti di privativa·
- esclusione da gara per illeciti professionali·
- omissione di informazioni·
- principio tempus regit actum·
- subentro nell'aggiudicazione e nel contratto d'appalto·
- valutazione di affidabilità e integrità dell'operatore economico·
- violazione brevetto