Articolo 1 del codice della proprietà industriale

Art. 1. Diritti di proprieta' industriale1.((Ai fini del)) presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.
Entrata in vigore il 18 agosto 2010

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