(falso in prospetto).

Art. 173-bis. (Falso in prospetto).1.Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la (( offerta al pubblico di prodotti finanziari )) o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Entrata in vigore il 23 aprile 2007

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