(procedura sanzionatoria).
Art. 195. (Procedura sanzionatoria).((1.Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.))((84))2.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).((61))((84))
((4.Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.))((61))((5.L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.))((84))((6.Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.))((84))((7.All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.))((84))((7-bis.Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.))((84))((8.Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.))((84))9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).((61))((84))
-------------AGGIORNAMENTO (55)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/04/2014, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga i commi da 4 a 8 del presente articolo. -------------AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, non prevede piu' (con l'art. 4, comma 1 dell'allegato 4) l'abrogazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo. --------------AGGIORNAMENTO (61)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche". --------------AGGIORNAMENTO (84)
Successivamente la Corte Costituzionale , con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8 e 9 del presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).((61))((84))
((4.Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.))((61))((5.L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.))((84))((6.Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.))((84))((7.All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.))((84))((7-bis.Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.))((84))((8.Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.))((84))9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).((61))((84))
-------------AGGIORNAMENTO (55)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/04/2014, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga i commi da 4 a 8 del presente articolo. -------------AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, non prevede piu' (con l'art. 4, comma 1 dell'allegato 4) l'abrogazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo. --------------AGGIORNAMENTO (61)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche". --------------AGGIORNAMENTO (84)
Successivamente la Corte Costituzionale , con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8 e 9 del presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/10/2019, n. 24609Provvedimento: 24609-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Sanzione amministrativa FRANCESCO TIRELLI - Primo Presidente f.f. in materia bancaria Provvedimento emesso dalla BA d'IT - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - FELICE MANNA - Presidente Sezione - Fondamento-Estensione agli atti amministrativi e regolamentari presupposti Configurabilità Fondamento - Ud. 21/05/2019 - UMBERTO BERRINO - Consigliere - PU R.G.N. 27241/2017 MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - 220324609 Rep. RAFFAELE RA - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO Rel. Consigliere c.u. …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/05/2017, n. 12332Provvedimento: 123321 17 E T N E S E In nome del Popolo Italiano REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SANZIONI Composta da AMMINISTRATIVE CO dr. Renato Rordorf - Primo Presidente f.f.- R.G.N. 24079/2011 - Presidente di Sezione - dr. Giovanni Amoroso Cron. 12332 - Presidente di Sezione dr. Vincenzo Mazzacane dr.ssa Camilla Di Iasi UP 24/01/2017 - Presidente di Sezione - - Presidente di Sezione - dr. Stefano Petitti C 21. dr. Vittorio Ragonesi - Consigliere - - Consigliere rel- dr. Bruno Bianchini dr. Giuseppe Bronzini - Consigliere - dr. Raffaele Frasca - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24079/2011 R.G. proposto da NOSCHESE …Leggi di più...
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/2010, n. 16577Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ELEFANTE Antonino - Primo Presidente f.f. - Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di sezione - Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NS, CK ER, LE TO, TE ER, SS SE, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6, presso lo studio dell'Avvocato GARUTTI Massimo, che li rappresenta e difende per procura speciale in …Leggi di più...
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/09/2009, n. 20929Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di Sezione - Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione - Dott. ODDO SI - Consigliere - Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 12562/2004 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI …Leggi di più...
5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2005, n. 1362Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. - Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione - Dott. VELLA Antonio - Consigliere - Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - Dott. PREDEN Roberto - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere - Dott. EVANGELISTA TE M. - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMMISSIONE NAZIONALE PER LE BANCHE E LA BORSA - CONSOB, rispettivamente in persona del Ministro e del proprio legale rappresentante, elettivamente domiciliati in Roma, …Leggi di più...