Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47

Art. 4.Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 471.Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:
a)pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b)superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c)superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2.E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3.Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma1, lettere a)e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla letterab)dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato4.
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonche' le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.
5.Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.
6.Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche".
Entrata in vigore il 30 luglio 1998

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  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/08/2008, n. 21928
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    • 2. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202301992
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      • Art. 27 Costituzione·
      • Art. 7 legge 241/1990·
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      • Revoca agevolazioni finanziarie

    • 3. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202400692
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      • art. 10 bis Legge 241/1990·
      • art. 17 bis Legge 241/1990·
      • art. 67 D.Lgs. 159/2011·
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    • 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-03, n. 202307517
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      • art. 4 Reg. (CE) 1224/2009·
      • art. 52 D.Lgs. 196/2003·
      • art. 9 Reg. (UE) 2016/679·
      • autorizzazione di pesca in acque comunitarie·
      • autorizzazione di pesca specifica del tonno·
      • beni immateriali dell'impresa·
      • carenza di motivazione·
      • concessione della licenza di pesca·
      • diniego di autorizzazione di pesca·
      • eccesso di potere·
      • incompetenza territoriale·
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      • licenza di pesca in corso di validità·
      • nulla osta ministeriale·
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      • rilascio della licenza di pesca·
      • ripartizione dei contingenti nazionali di cattura·
      • sospensione della licenza di pesca·
      • sospensione dell'attività di pesca·
      • sostituzione del motopescaggio·
      • trasferimento della licenza di pesca·
      • tutela dei dati personali·
      • violazione art. 3 L. 241/1990
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