(diritto di associazione e di attivita' sindacale)

Art. 14.(Diritto di associazione e di attivita' sindacale)

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale, e' garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Entrata in vigore il 27 maggio 1970

Sentenze12

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi