modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
Art. 4. Modifiche in materia di comunicazioni
e informazione antimafia1.Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo;
b)all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
c)all'articolo 91:
1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 87, 88 e 91 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal presente decreto:
«Art. 87 (Competenza al rilascio della comunicazione antimafia). - 1. La comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede ed e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati.
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonche' delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo V.».
«Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
3-bis. Il Prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.».
«Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'art. 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che devono indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti di cui all'art. 85;
e) (soppressa).
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'art. 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».
e informazione antimafia1.Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo;
b)all'articolo 88:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
c)all'articolo 91:
1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;
2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»;
3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 87, 88 e 91 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal presente decreto:
«Art. 87 (Competenza al rilascio della comunicazione antimafia). - 1. La comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede ed e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati.
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonche' delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo V.».
«Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
3-bis. Il Prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.».
«Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'art. 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che devono indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti di cui all'art. 85;
e) (soppressa).
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'art. 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».