tirocinio e conferimento dell'incarico
Art. 7. Tirocinio e conferimento dell'incarico1.Il tirocinio e' organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2.Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e le modalita' di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.
3.Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:
a)per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio;
b)per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio.
4.La sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.
5.Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
6.Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attivita' di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita' formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita' teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attivita' pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto per ciascun magistrato onorario.
7.La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneita' del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.
8.Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.
9.La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.
10.Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6, comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.
11.Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto.
12.Ai magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna indennita'.
13.Ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa di cui al presente articolo.
Note all'art. 7:
- Il Titolo II del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 reca: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. La Scuola e' preposta:
a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
f) alle attivita' di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente autorita' di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attivita' di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attivita' formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorita' di Governo, nelle attivita' dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attivita' di formazione;
m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attivita' di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione, alle attivita' connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.
2. All'attivita' di ricerca non si applica l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'organizzazione della Scuola e' disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 5, comma 2.».
2.Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e le modalita' di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.
3.Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:
a)per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio;
b)per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio.
4.La sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.
5.Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
6.Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attivita' di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita' formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita' teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attivita' pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto per ciascun magistrato onorario.
7.La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneita' del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.
8.Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.
9.La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.
10.Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6, comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.
11.Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto.
12.Ai magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna indennita'.
13.Ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa di cui al presente articolo.
Note all'art. 7:
- Il Titolo II del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 reca: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. La Scuola e' preposta:
a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
f) alle attivita' di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente autorita' di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attivita' di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attivita' formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorita' di Governo, nelle attivita' dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attivita' di formazione;
m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attivita' di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione, alle attivita' connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.
2. All'attivita' di ricerca non si applica l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'organizzazione della Scuola e' disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 5, comma 2.».
4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-18, n. 202412464Provvedimento:Leggi di più...- art. 4, comma 1, lett. a) del bando·
- art. 4, comma 7, del bando·
- art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12·
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- delegati del Procuratore della Repubblica·
- eccesso di potere·
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- funzionario di fatto·
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- interpretazione delle norme del bando·
- ordinamento giudiziario·
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- selezione per magistratura onoraria·
- tirocini formativi·
- titoli di preferenza·
- violazione del principio di proporzionalità