(gestione operativa e post-operativa)

Art. 13.(Gestione operativa e post-operativa)1.Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalita', i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonche' le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrita' degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.
2.La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.
3.I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
4.Il gestore della discarica e' responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5.Al fine di dimostrare la conformita' della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale competente, secondo le modalita' fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonche' dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a)quantita' e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; b)prezzi di conferimento; c)andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento; d)quantita' di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento; e)volume occupato e capacita' residua nominale della discarica; f)i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilita' in discarica, nonche' sulle matrici ambientali.

6.Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorita' competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorita' competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
Entrata in vigore il 12 marzo 2003
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