Art. 10.(( (Funzioni) ))((1.I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.
2.Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali.
Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali.
3.Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonche' di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.
4.Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.
5.Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.
6.Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
7.Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.
8.Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
9.Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.
10.Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
11.Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime citta'.
12.Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.
13.Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.
14.Le funzioni direttive giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimita' sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.
15.Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
16.Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.))
Entrata in vigore il 30 luglio 2007
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