Regolamento-art. 25
Art. 25.
I beni mobili si iscrivono negli inventari pel loro prezzo di acquisto, quando il valore pel quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia stabilito da speciali tariffe.
I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni del valore dei beni mobili gia' iscritti negli inventari, e stabiliscono altresi' le modalita' per tener conto nelle scritture amministrative di tali variazioni, non che delle differenze tra il prezzo di acquisto registrato in dette scritture e quello indicato nelle tariffe speciali, sulla base delle quali quei beni mobili sono iscritti negli inventari.
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-08, n. 202403210Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 15 del bando di asta·
- art. 2.4 del contratto di locazione·
- art. 38 della legge n. 392/1978·
- art. 88 del d.lgs. n. 259/2003·
- autotutela amministrativa·
- buona fede·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto amministrativo·
- diritto di prelazione·
- eccesso di potere·
- interpretazione contrattuale·
- prelazione su diritto di superficie·
- risarcimento danni·
- sostituzione di atti amministrativi·
- tutela risarcitoria
2. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-05-04, n. 202000260Provvedimento:Leggi di più...- annullamento in autotutela·
- art. 21 nonies Legge 241/1990·
- art. 38 Legge 392/1978·
- art. 88 comma 6 D.Lgs. 259/2003·
- autorizzazione per infrastrutture di telecomunicazioni·
- concessione di suolo pubblico·
- contratto di locazione·
- costituzione di diritto superficiario·
- determinazione dirigenziale·
- eccesso di potere·
- gara pubblica·
- interpretazione degli atti amministrativi·
- legittimità degli atti amministrativi·
- prelazione·
- principio di buona amministrazione·
- risarcimento danni