Regolamento-art. 63


Art. 63.


Quando si debbono fare contratti con formalita' d'incanto l'ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. Il funzionario designato quale ufficiale rogante deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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