dispensa dalla ferma di leva

Art. 7. Dispensa dalla ferma di leva1.In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a)orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo fimiglia, con fratelli minorenni a carico;b)arruolato, con prole;c)figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;d)primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;e)unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;f)vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica (( . . . ));g)fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare.
2.In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa puo' non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1.
3.Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono altresi' essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in ordirie di priorita' decrescente, in una delle seguenti condizioni: .il2;
a)difficolta' economiche o familiari ovvero particolari responsabilita' lavorative;
b)responsabile diretto della conduzione di impresa o di attivita' economica da almeno un anno ovvero di impresa o attivita' economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo; c)minor indice di idoneita' somaticofunzionale o psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva;
d)cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali;
(( d-bis) titolari di una borsa di studio o di un assegno di
ricerca per laureati della durata di almeno un anno. ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Universita' dell'Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di maturita' presso la Scuola militare "Nunziatella" di Napoli o la Scuola militare -Teulie'" di Milano o la Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia. ))4.Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della difesa.
5.In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.
6.L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali.
7.Il Ministro della difesa indica, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva.
8.Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste al comma 3.
Entrata in vigore il 10 luglio 2002
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