Art 5

Art. 5.1.Il riconoscimento dei titoli accademici per finalita' diverse da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
Entrata in vigore il 25 luglio 2002

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