Art 5
Art. 5.1.Il riconoscimento dei titoli accademici per finalita' diverse da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2023-05-02, n. 202304378Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206·
- art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165·
- art. 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300·
- competenza ministeriale·
- decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206·
- direttiva 2005/36/CE·
- graduatoria concorsuale·
- inottemperanza amministrativa·
- procedimento amministrativo·
- regolamento di riconoscimento dei titoli di studio·
- riconoscimento titoli di studio esteri·
- silenzio amministrativo
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-04, n. 202408000Provvedimento:Leggi di più...- art. 2 l. 241/1990·
- art. 3 d.P.R. 189/2009·
- art. 3 l. 148/2002·
- compensazione delle spese processuali·
- competenza amministrativa·
- legittimità del silenzio·
- principio di buona fede·
- riconoscimento titoli di studio conseguiti all'estero·
- silenzio amministrativo·
- trasmissione istanza ad altro organo