allontanamento ingiustificato dai centri

Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri1.L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda l'art. 25 del presente decreto.
Entrata in vigore il 15 settembre 2015
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