definizioni

Art. 2. Definizioni1.Ai fini del presente decreto s'intende per:
a)richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volonta' di chiedere tale protezione;
b)straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;
c)domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
d)Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
e)minore non accompagnato: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f)familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:
1) il coniuge del richiedente;
2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;
g)centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
h)richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;
i)UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Note all'art. 2:
- Per la rubrica del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 343 del codice civile:
"Art. 343 (Apertura della tutela). - Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilita' genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore.
Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.".
Entrata in vigore il 15 settembre 2015
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