Art 7

Art. 7.1.L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad una delle attivita' indicate all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per cessazione del contratto alla scadenza del periodo transitorio di cui alla legge suddetta e successive modificazioni, nonche' delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione alla scadenza del medesimo periodo e relativa a detti immobili, e' sospesa sino al 31 dicembre 1989.
2.Per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile e' pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100 per cento.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1988

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