Art 4

Art. 4.
Il Pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile.
In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma, che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del comune sede della Pretura competente, quale capitale di affranco.
Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente.
In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore dispone, con ordinanza non revocabile dalla stessa Autorita', l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.
Il Pretore ha facolta' di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l'ammontare che riterra' opportuno.
Il Cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del Pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari.
Entrata in vigore il 6 agosto 1966

Sentenze16

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi