(pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).
Art. 5. (Pena accessoria dell'estinzione del rapporto
di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare
a seguito di condanna definitiva).1.All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) e' inserito il seguente:
"5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;".
2.Dopo l'articolo 32-quater del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".3.All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale".
4.Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorche' a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puo' essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, come modificato dalla presente legge:
"Art. 19 (Pene accessorie: specie). - Le pene accessorie per i delitti sono:
1. l'interdizione dai pubblici uffici;
2. l'interdizione da una professione o da un'arte;
3. l'interdizione legale;
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.".
- Si riporta il testo degli articoli 29 e 31 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:
"Art. 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici). - La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.".
"Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.
Interdizione). - Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.".
- Per il testo degli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, e 320 del codice penale vedi note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 recante: "Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1941, n. 306, come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. - Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'art. 32-quinquies del codice penale.".
- Per il testo dell'art. 653 del codice di procedura penale vedi note all'art. 1.
di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare
a seguito di condanna definitiva).1.All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) e' inserito il seguente:
"5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;".
2.Dopo l'articolo 32-quater del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".3.All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale".
4.Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorche' a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puo' essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, come modificato dalla presente legge:
"Art. 19 (Pene accessorie: specie). - Le pene accessorie per i delitti sono:
1. l'interdizione dai pubblici uffici;
2. l'interdizione da una professione o da un'arte;
3. l'interdizione legale;
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.".
- Si riporta il testo degli articoli 29 e 31 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:
"Art. 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici). - La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.".
"Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.
Interdizione). - Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.".
- Per il testo degli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, e 320 del codice penale vedi note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 recante: "Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1941, n. 306, come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. - Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai tribunali militari.
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