disposizioni transitorie

Art. 10. Disposizioni transitorie1.Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.(2)
2.Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3.I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. ((3))---------------AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-25 luglio 2002, n. 394 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2002, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore.---------------AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 21-24 giugno 2004, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 30/6/2004, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziche' entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 30 giugno 2004
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