(responsabilita' per danno erariale).
Art. 7. (Responsabilita' per danno erariale).1.La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e' comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinche' promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilita' per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Note all'art. 7:
- Per la rubrica del Capo I del titolo II del libro II del codice penale vedi note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario:
"Art. 129 (Informazioni sull'azione penale). - 1.
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.".
Note all'art. 7:
- Per la rubrica del Capo I del titolo II del libro II del codice penale vedi note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario:
"Art. 129 (Informazioni sull'azione penale). - 1.
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.".
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