(trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).

Art. 3. (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).1.Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza. 2.Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente e' posto in posizione di aspettativa o di disponibilita', con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3.Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 4.Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalita' di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza puo' non dare corso al rientro. 5.Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, e 320 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:
"Art. 314 (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
(Omissis).".
"Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni.".
"Art. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino a un anno.".
"Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.".
"Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti anni.".
"Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita' di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 recante: "Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1941, n. 306:
"Art. 3. - Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 133 (Notificazione del decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto che dispone il giudizio e' notificato, a norma dell'art. 429, comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.
1-bis. - Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001

Sentenze107


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