Art 4

Art. 4.1.Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM puo' predisporre un programma di prepensionamenti di anzianita' e di vecchiaia che andra' a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle societa' controllate dall'EFIM, ad eccezione delle societa' manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.
2.Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, puo' riguardare societa' interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione azienda le, societa' in stato di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero societa' poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o societa' coinvolte nelle operazioni indicate nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.
3.Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le societa' controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, ovvero dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiche' poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.
4.Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvedera':
a)nei limiti di 1.500 unita', per le societa' diverse dalle societa' capogruppo e societa' controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993;
b)nei limiti di 1.050 unita' per le societa' capogruppo e societa' controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime societa', per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalita' di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462.
Entrata in vigore il 30 agosto 1994

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