esenzione dall'imu dei terreni montani e parzialmente montani
Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
1-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
5-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
9-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".
9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilita' dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilita' nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
9-quinquies. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente.
Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.
1-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
5-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
9-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).
9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".
9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilita' dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilita' nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
9-quinquies. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente.
Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.
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