Art 24

Art. 24.

Inderogabilita' convenzionali degli onorari e dei diritti.

Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni' degli avvocati sono inderogabili.

Ogni convenzione contraria e' nulla.


Entrata in vigore il 23 luglio 1942
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