concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale
Art. 100. Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale1.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.
2.All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e' sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
3.Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche' delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalita' di compensazione di cui al secondo periodo.
4.Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore a euro 500. (37) ((51))5.Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonche' di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
a)le concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b)le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
6.Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonche' quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7.Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
a)in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo;
b)rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo.
8.La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
9.La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a)eb)del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualita' considerate.
10.La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.
10-bis.All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".
11.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
---------------AGGIORNAMENTO (37)
Il Decreto 13 dicembre 2021, (in G.U. 10/02/2022, n. 34), ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La misura minima di canone, prevista dal comma 4 dell'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.500 (duemilacinquecento) e' aggiornata a euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) a decorrere dal 1° gennaio 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La misura minima di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo". ---------------AGGIORNAMENTO (51)
Il Decreto 30 dicembre 2022, (in G.U. 07/02/2023, n. 31), ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) e' aggiornata a euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) a decorrere dal 1° gennaio 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La misura minima di euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.".
2.All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e' sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
3.Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche' delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalita' di compensazione di cui al secondo periodo.
4.Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore a euro 500. (37) ((51))5.Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonche' di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
a)le concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b)le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
6.Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonche' quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7.Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
a)in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo;
b)rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo.
8.La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
9.La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a)eb)del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualita' considerate.
10.La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.
10-bis.All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".
11.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
---------------AGGIORNAMENTO (37)
Il Decreto 13 dicembre 2021, (in G.U. 10/02/2022, n. 34), ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La misura minima di canone, prevista dal comma 4 dell'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.500 (duemilacinquecento) e' aggiornata a euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) a decorrere dal 1° gennaio 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La misura minima di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo". ---------------AGGIORNAMENTO (51)
Il Decreto 30 dicembre 2022, (in G.U. 07/02/2023, n. 31), ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) e' aggiornata a euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) a decorrere dal 1° gennaio 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La misura minima di euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.".
1. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-09-27, n. 202401056Provvedimento:Leggi di più...- accertamento del diritto di superficie·
- addizionale regionale·
- art. 100 L. 126/2020·
- art. 3 del d.l. n. 400/1993·
- art. 49 Codice della Navigazione·
- canone demaniale·
- compensazione delle somme versate in eccesso·
- concessione demaniale marittima·
- definizione agevolata del contenzioso·
- determinazione del canone concessorio·
- eccesso di potere·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- incameramento del bene·
- pertinenze demaniali marittime·
- proprietà superficiaria·
- rinnovo della concessione·
- violazione dei principi di legittimo affidamento
2. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-24, n. 202301213Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020·
- art. 10 bis legge 241/1990·
- art. 1, commi 682 e ss.·
- art. 49 TFUE·
- compensazione spese di lite·
- concessione demaniale·
- concessioni turistico-ricreative·
- diniego concessione·
- direttiva 2006/123/CE·
- disapplicazione proroghe legislative·
- improcedibilità del ricorso·
- legge 145/2018·
- motivi aggiunti·
- norme dell'ordinamento dell'Unione Europea·
- proroga concessione·
- rinnovo concessione·
- sentenze Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato·
- silenzio amministrativo
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-16, n. 202307768Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 reg. esec. cod. nav.·
- attività di autotutela amministrativa·
- canone demaniale·
- concessione demaniale·
- concorrenza sleale·
- decadenza della concessione·
- giudizio comparativo di interessi·
- interessi pubblici e privati·
- linee guida per la predisposizione del P.U.L.·
- modifica sostanziale della concessione·
- ormeggio in transito·
- principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni amministrative·
- procedura competitiva·
- requisiti di moralità per la concessione·
- silenzio-inadempimento
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-18, n. 202403525Provvedimento:Leggi di più...- art. 100 d.l. n. 104 del 2020·
- art. 26 Cod. proc. amm.·
- art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003·
- autorizzazione ex art. 45-bis Cod. Nav.·
- competenza degli uffici amministrativi·
- concessione demaniale marittima·
- decadenza della concessione·
- disordine normativo in materia concessoria·
- inadempimento al pagamento del canone·
- interdizione al pubblico delle aree demaniali·
- prescrizione del debito·
- principio ne bis in idem·
- proporzionalità dei provvedimenti amministrativi·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- ricorso straordinario al Capo dello Stato·
- sospensione del processo·
- sostituzione abusiva nel godimento della concessione·
- spese di lite·
- tutela dei diritti fondamentali
5. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2024-09-24, n. 202400406Provvedimento:Leggi di più...- canone demaniale·
- compensazione delle spese di lite·
- concessioni demaniali·
- condono demaniale·
- determinazione quantum dovuto·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- principio di legittimo affidamento·
- revoca provvedimento amministrativo·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- violazione art. 100 DL n. 104/2020·
- violazione art. 21-quinquies l. 241/90