Art 3
Art. 3.
Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. ((3))
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile nella determinazione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.
--------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 7 agosto 2015 (in G.U. 10/09/2015, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017".
Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. ((3))
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile nella determinazione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.
--------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 7 agosto 2015 (in G.U. 10/09/2015, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2004, n. 5320Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. - Dott. GRIECO Angelo - Presidente di Sezione - Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere - Dott. PREDEN Roberto - Consigliere - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro - tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO …Leggi di più...
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-23, n. 202302991Provvedimento: Pubblicato il 23/03/2023 N. 02991/2023REG.PROV.COLL. N. 04664/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4664 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Sorrentino e Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30; e da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Coccoli e Mario Midiri, …Leggi di più...- art. 1, comma 489, legge n. 147/2013·
- bilanciamento tra interessi costituzionali·
- contenimento della spesa pubblica·
- diritto all'autonomia e indipendenza della magistratura·
- discriminazione nel trattamento retributivo·
- divieto di cumulo delle retribuzioni·
- interpretazione sistematica delle norme·
- legittimità costituzionale·
- principio di legittimo affidamento·
- principio di proporzionalità·
- retroattività delle norme
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-23, n. 202302978Provvedimento: Pubblicato il 23/03/2023 N. 02978/2023REG.PROV.COLL. N. 04662/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4662 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Sorrentino e Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30 contro la Corte dei conti, in persona del Presidente pro tempore , la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del …Leggi di più...- art. 1, comma 489, legge n. 147/2013·
- contenimento della spesa pubblica·
- diritti dei magistrati contabili·
- diritto alla pensione·
- diritto alla retribuzione·
- diritto amministrativo·
- diritto costituzionale·
- diritto del lavoro·
- discriminazione·
- gestioni previdenziali pubbliche·
- giurisprudenza costituzionale·
- giurisprudenza europea·
- interpretazione sistematica delle norme·
- legittimità costituzionale·
- limite massimo retributivo·
- principio di legittimo affidamento·
- retroattività delle leggi·
- sostituzione del trattamento pensionistico con retribuzione·
- violazione del sinallagma lavorativo
4. Trib. Bolzano, sentenza 12/09/2024, n. 855Provvedimento: N. R.G. 3163/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLZANO-SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile R.G. n. 3163/2021 vertente tra IT AS CA, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Zauli Andrea e Iannacone CA del Foro di Rimini, elettivamente domiciliato presso il loro studio; - attore - e Comune di Valdaora, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Kurt Aschbacher del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il …Leggi di più...
5. Trib. Salerno, sentenza 02/10/2024, n. 4628Provvedimento: R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - Sezione Seconda Civile - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 02/10/2024 ha emesso la seguente SENTENZA Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 3469 del R.G. dell'anno 2020, vertente t r a LU GA, nata a [...] il [...] e residente in [...], (cod. fisc. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.to Ornella Grillo del Foro di Vibo Valentia; - Attrice - e COMUNE DI VIETRI SUL MARE (P.IVA 00427770656) con sede legale al Corso Umberto Iᵒ, 83, 84019 Vietri …Leggi di più...