Art 3

Art. 3.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. ((3))
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile nella determinazione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

--------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 7 agosto 2015 (in G.U. 10/09/2015, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017".
Entrata in vigore il 10 settembre 2015
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