(istituzione dei provvedimenti regionali dell'amministrazione penitenziaria)
Art. 32.(Istituzione dei provvedimenti regionali
dell'Amministrazione penitenziaria)1.Sono istituiti, nelle sedi di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
2.I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.
3.Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.
dell'Amministrazione penitenziaria)1.Sono istituiti, nelle sedi di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
2.I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.
3.Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.
Sentenze • 3
1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2016-10-11, n. 201602269Provvedimento:Leggi di più...- art. 115 d.P.R. 230/2000·
- art. 2 d.lgs. 444/1992·
- art. 32 l. 395/1990·
- art. 3, comma 2, d.lgs. 267/2000·
- art. 60 l. 354/1975·
- atti di alta amministrazione·
- atto politico·
- domanda cautelare·
- interesse ad agire·
- legittimazione ad agire·
- ottimizzazione delle risorse·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- periculum in mora·
- principio di buona amministrazione·
- principio di territorialità della pena·
- principio di territorialità dell'esecuzione penale·
- proposta di soppressione·
- riorganizzazione dei circuiti penitenziari·
- sindacato giurisdizionale·
- sistema integrato di istituti penitenziari·
- soppressione di casa circondariale·
- valutazione costi/benefici·
- violazione del giusto procedimento·
- violazione delle circolari DAP
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-06-27, n. 201203802Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 52 d.lgs. n. 165/2001·
- art. 6 d.lgs. n. 146/2000·
- compensazione spese·
- competenza relativa·
- demansionamento·
- gerarchia delle fonti·
- principio di equivalenza delle mansioni·
- revoca incarico·
- sospensione efficacia esecutiva