(diritto all'equa riparazione)
Art. 2.(Diritto all'equa riparazione)1.Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
2.((Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione)). ((5))((2-bis.Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. ))((5))((2-ter.Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. ))((5))((2-quater.Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. ))((5))((2-quinquies.Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a)in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b)nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c)nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d)nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e)quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.
f)in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;))((5))3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((5))--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
2.((Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione)). ((5))((2-bis.Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. ))((5))((2-ter.Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. ))((5))((2-quater.Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. ))((5))((2-quinquies.Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a)in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b)nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c)nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d)nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e)quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.
f)in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;))((5))3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((5))--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2024, n. 3452Provvedimento: Numero registro generale 12668/2023 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 3452/2024 Data pubblicazione 07/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente Rinvio pregiudiziale ex Aggiunto art. 363-bis c.p.c. – CARLO DE CHIARA Presidente di Sezione Mediazione obbligatoria – Domanda LORENZO ORILIA Consigliere riconvenzionale- Sottoposizione LUCIO NAPOLITANO Consigliere – Esclusione - Ragioni. MARIO BERTUZZI Consigliere Ud.21/11/2023 PU ENRICO SCODITTI Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere ANTONELLA PAGETTA Consigliere LOREDANA …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2024, n. 9611Provvedimento: Numero registro generale 28960/2022 Numero sezionale 76/2024 Numero di raccolta generale 9611/2024 Data pubblicazione 10/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta da: SERVITU' PASQUALE D'AS Presidente Aggiunto Ud.27/02/2024 PU FELICE MANNA Presidente di sezione ETTORE CIRILLO Presidente di sezione UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere LINA RUBINO Consigliera ROSSANA MANCINO Consigliera ANTONELLA PAGETTA Consigliera ANTONIO SCARPA Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28960/2022 R.G. proposto da: NA AR IS, TI NN GE RA, elettivamente …Leggi di più...
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2021, n. 20691Provvedimento: 2069112 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: P.A.- acquisizione c.d. sanante (art. 42 bis t.u. PIETRO CURZIO - Primo Presidente - 327/01) - questione di massima di - Presidente di Sezione - particolare importanza GUIDO RAIMONDI UD.Cam. - Presidente di Sezione - 11/05/2021 GIACOMO TRAVAGLINO R.G.N. 4216/2017 ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - Consigliere - Rep. LUCIO NAPOLITANO UD Cam ALBERTO GIUSTI -Consigliere - C.U. -Consigliere - LINA RUBINO Cron 20691 ANTONIO PIETRO LAMORGESE -Rel. Consigliere - MILENA FALASCHI Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul …Leggi di più...
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/05/2016, n. 9142Provvedimento: E i 9142/16 T N E S REPUBBLICA ITALIANA E In nome del Popolo Italiano La Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: r.g.n.7901/10 Cron. 9142 Dott. Renato RORDORF Primo Presidente f.f. Dott. Giovanni AMOROSO -Presidente Rep. Dott. Aurelio CAPPABIANCA - Presidente P.U. 9/2/2016 Dott Giovanni MAMMONE - Consigliere Dott.ssa Roberta VIVALDI - Consigliere -Equa riparazione- - giudizio di cogni- Dott.ssa Maria Cristina GIANCOLA Consigliere - zione e di esecuzione- - calcolo unitario- Dott.ssa Lina MATERA - Consigliere Dott. Bruno BIANCHINI - Consigliere rel Dott. Marcello IACOBELLIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso …Leggi di più...
5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2015, n. 470Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 24701/2013 proposto da: A.C. , elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 32 6, presso lo studio dell'avvocato BALDUCCI PAOLA, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 109/2013 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 24/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI; udito l'Avvocato Paola BALDUCCI; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE …Leggi di più...