Testo unico-art. 289
Art. 289.
Testo unico, art. 277.
I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
La decadenza e' pronunciata dai rispettivi Consigli.
Il prefetto la puo' promuovere.
((35)) ---------------AGGIORNAMENTO (35)
Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 273, comma 6) che "Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della - legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico".