Testo unico-art. 289


Art. 289.

Testo unico, art. 277.

I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza e' pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la puo' promuovere.
((35)) ---------------AGGIORNAMENTO (35)
Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 273, comma 6) che "Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della - legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico".
Entrata in vigore il 28 settembre 2000

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