modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990
n. 231 e successive modificazioni e integrazioni1.All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
2.All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
3.All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.".
((3-bis.Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2001))
Entrata in vigore il 3 luglio 2001
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